Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelti professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti, la Facoltà di Ingegneria promuove lo svolgimento di tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute con datori di lavoro pubblici e privati.
Le finalità, le modalità di attivazione ed esecutive, nonché la durata dei tirocini sono previsti dal Decreto 25 marzo 1998, n.142
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui allarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.
I rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.
Il Decreto n. 142 prevede tra laltro che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione allattività dellazienda, nei limiti di seguito indicati:
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra i sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
La Facoltà di Ingegneria garantisce la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dellinserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
Il progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, deve contenere:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti raccordo con i percorsi formativi previsti dal piano di studio;
- i nominativi del tutore incaricato dalla Facoltà di Ingegneria e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie previste;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.
Per quanto riguarda la durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, non deve essere superiore a dodici mesi , ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti.
Modalità per la stipula delle convenzioni
Modalità per la presentazione del progetto formativo
Tirocinio
1)
Elenco convenzione tirocinio obbligatorio
2)
Convenzione quadro tirocinio
e
Progetto Formativo
+
Scheda Informativa
3)
Richiesta estensione convenzione
- Convenzione quadro tirocinio per iscritti al Master
- Progetto formativo tirocinio obbligatorio per iscritti al Master
Stage
1)
Elenco convenzione stage
2)
Convenzione quadro stage
e
Progetto Formativo
+
Scheda Informativa
3)
Stages STMicroelectronics
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